Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, giunge oggi al voto dell'Assemblea del Senato un provvedimento maturato nel corso di questi mesi turbolenti, in cui in numerose occasioni il Governo ed il Parlamento sono intervenuti con misure urgenti ed indifferibili per garantire la stabilità dei conti pubblici, in considerazione dell'avanzare e dell'aggravarsi della crisi finanziaria mondiale e del conseguente attacco speculativo al nostro Paese.
Occorre ricordare che, tra le numerose proposte di legge che hanno trovato alla Camera dei deputati la possibilità di riassunzione in un unico testo, vi è l'iniziativa del precedente Governo, presentata fin dallo scorso agosto, per giungere alla ridefinizione dell'articolo 81 della Costituzione. In sostanza, secondo l'intenzione dei proponenti, questo passo dovrebbe condurre ad un irrigidimento delle norme costituzionali riguardanti la copertura degli oneri che vengono a determinarsi con le nuove misure legislative in modo da assicurare che ad ogni nuovo onere, sia esso spesa o mancata entrata, corrisponda un'adeguata copertura finanziaria, definita e dettagliata nel provvedimento legislativo.
Come illustrato dai relatori, la componente innovativa, rispetto al vigente articolo 81, consiste nella valutazione dinamica - per così dire - di un equilibrio di bilancio che deve essere assicurato tra le entrate e le spese, tenendo conto degli effetti del ciclo economico, favorevoli o sfavorevoli. L'indebitamento è ammesso unicamente per eventi eccezionali, certificati con voto qualificato delle Camere, ed è quindi da intendersi che tali eventi eccezionali riguardino in modo sostanziale quelle situazioni legate a grandi calamità o comunque a fatti naturali, del tutto indipendenti dalla volontà politica.
Il quadro che emerge dalla nuova formulazione dell'articolo 81 è oggettivamente quello di una maggiore rigidità rispetto alla originaria formulazione del 1948 che, nella sua linearità e semplicità, aveva dato adito a interpretazioni, anche a livello di giudici delle leggi, forse meno rigorose di quelle che erano state le effettive intenzioni del legislatore costituzionale. Di fatto, una interpretazione che si è via via affermata ha permesso di indicare, come elemento di copertura delle leggi varate in corso di esercizio, i maggiori oneri corrispondenti all'annualità di bilancio nel corso della quale iniziavano a produrre i propri effetti, rinviando alle leggi di bilancio successive la copertura delle ulteriori annualità (concetto espresso in precedenza anche dal collega Morando). In tal modo, si è sostanzialmente vanificato un vincolo che, sia in termini lessicali che nella volontà dei Costituenti, appariva decisamente rigido, piegando alle esigenze della politica, qualunque fosse il promotore delle ulteriori spese, le norme costituzionali.
È questa disinvoltura - mi si passi il termine - nell'applicazione delle norme costituzionali che ha determinato per il nostro Paese un debito di proporzioni che oggi vengono ritenute eccessive, nell'illusione, peraltro confermata da mercati finanziari spesso compiacenti, che l'unico limite all'indebitamento fosse nella possibilità di trovare sempre e comunque un "prestatore" disponibile alla copertura.
In queste settimane, in cui i mercati finanziari - applicando la ben nota legge del pendolo, con oscillazioni tra depressione ed entusiasmo che vanno ben oltre l'effettiva realtà delle cose - hanno dato ampia prova della loro capacità di rimettere in discussione antiche certezze, è stato forse più chiaro che in passato che avere delle regole invalicabili, di natura costituzionale, anche sull'indebitamento rappresenta un elemento di certezza e di stabilità irrinunciabile per uno Stato, per qualunque Stato, perché impedisce alla maggioranza del momento di appropriarsi di una «quota di futuro», sottraendo capacità di spesa e di intervento alle prossime maggioranze, e in definitiva, alle prossime generazioni.
La regola posta nel testo al voto dell'Aula, che l'indebitamento dello Stato debba tenere conto delle fasi del ciclo economico sia in senso favorevole che sfavorevole - dunque ammettendo un deficit necessario nei momenti negativi e un suo riassorbimento nelle fasi crescenti dell'economia - obbedisce peraltro in modo puntuale alla regola keynesiana. Infatti, i fautori a oltranza del deficit spending dimenticano spesso che proprio l'economista di Cambridge ha ammesso e teorizzato l'indebitamento pubblico, come forma di stimolo all'economia, nelle fasi negative del ciclo, avvertendo però che il riassorbimento della maggiore liquidità sarebbe stato assicurato nelle successive fasi di crescita.
Questa seconda parte è stata spesso omessa ed è la causa, prima di tutto, di un debito che per l'Italia oggi costituisce il più pesante vincolo per il futuro. Non si può porre, sempre e comunque, a giustificazione dell'indebitamento pubblico la logica degli investimenti, indubbiamente necessari alla modernizzazione del Paese, perché purtroppo, in molti casi, l'indebitamento ha giustificato l'incremento di spesa corrente, della spesa improduttiva o di investimenti totalmente inadatti ad assicurare quell'incremento di crescita che da essi si sarebbe potuto legittimamente attendere.
Non si può tuttavia ignorare come da diversi Gruppi e da diversi esponenti di quest'Aula siano emerse perplessità e siano venute alla luce alcune parti non completamente convincenti. Peraltro, se la procedura costituzionale ha previsto una doppia lettura, con un intervallo di tre mesi l'una dall'altra, è perché i Padri costituenti volevano che ci si pensasse bene prima di variare la Carta costituzionale.
Le perplessità che molti colleghi hanno espresso riguarda diversi temi. Cito la definizione indeterminata di equilibrio anziché di pareggio che ha un maggiore riferimento numerico. Ma segnalo ancora il vincolo dell'indebitamento che dovrà essere attentamente chiarito nella norma ex articolo 81, ultimo comma, nuova norma da varare, la cosiddetta legge rafforzata, per evitare il blocco di ogni opera di investimento nei momenti di congiuntura, e in particolare nei momenti di congiuntura favorevole.
Cito anche l'organismo apposito, previsto dall'articolo 5, che non può essere altro che un organismo di verifica tecnica.
A noi sta a cuore la democrazia, e nessun potere può e deve porre vincoli al Parlamento eletto dal popolo.
Pur apprezzando e ritenendo doverosa l'approvazione dell'articolo 81 nella nuova formulazione, è opportuno ricordare, colleghi, che la rigidità del testo e della sostanza della norma era già prevista nella stesura originaria. È stata dunque l'applicazione che si è data ad avere determinato effetti fuorvianti rispetto all'intenzione del legislatore. Questa considerazione deve porre sull'avviso circa le attese che oggi si pongono rispetto al nuovo articolato.
Ci auguriamo e confidiamo che la rigorosità delle norme induca a comportamenti allineati alla necessità di far corrispondere ad ogni spesa una entrata. Tuttavia, non siamo certi che, a fronte del tentativo di interpretazione via via sempre più sfuggente contro il principio originario, non si possa anche in questo caso trovare la possibilità di derogare alla norma nell'intenzione formalmente severa che oggi viene approvata.
Colleghi, dico ciò per ribadire che la norma sulla sicurezza dei conti pubblici, più che essere scritta nella nostra Costituzione, deve essere contenuta nell'intenzione del legislatore e dei Governi che si succedono. Abbiamo avuto in questi anni in Italia, e non solo, molti esempi di come la volontà di reperire risorse riesca a rimediare anche alle norme più rigorose. Anche quei Paesi che oggi pensano di poter dare lezione all'Italia, in realtà, si sono prestati facilmente alla violazione del limite del deficit del 3 per cento del PIL, solennemente stabilito nel Trattato europeo e sistematicamente violato. È successo nel 2003: il nostro Presidente del Consiglio era commissario e ricorderà bene quale era la situazione, ed è successo per Germania e Francia. Anzi, le difficoltà dell'Italia negli anni passati sono state utilizzate dagli altri Stati come paravento per sfuggire anch'essi al vincolo del deficit.
Il risultato è una Europa meno credibile e meno forte, anche per questi comportamenti irresponsabili a cui certamente l'Italia ha concorso. Con questa norma, se sarà seguita da una retta intenzione che deve essere iscritta nella volontà delle forze politiche parlamentari di oggi e di domani, prima ancora che nelle norme costituzionali, l'Italia può dare un contributo al recupero di quella stabilità di cui abbiamo bisogno.
Concludo, signor Presidente, convinti che questo passaggio può contribuire a rendere più forte il piano di risanamento del nostro Paese, così cominciato con le norme ordinarie del Governo Berlusconi, a partire dal disegno di legge n. 78 del 2008, dalla legge n. 196 della 2009 sulla legge di contabilità e dalle norme di armonizzazione dei bilanci inseriti nelle norme sul federalismo fiscale. È un passaggio importante. Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Popolo della libertà.
PICHETTO FRATIN INTERVIENE SUL DDL COSTITUZIONALE PAREGGIO DI BILANCIO
16/12/2011 - 11:54
- Login per inviare commenti